Comunicato Stampa del 10/01/2008 TORNA ALL'ELENCO COMPLETO

In farmacia con la tessera sanitaria, esordio con dubbi e disagi

Federfarma spiega come avere lo scontrino parlante e detrarre la spesa per i farmaci


Esordio a macchia di leopardo e soprattutto con qualche dubbio per la tessera sanitaria. Dall’1 gennaio, infatti, per detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l’acquisto di medicinali, è necessario esibire in farmacia la tessera sanitaria oppure (se sprovvisti) il codice fiscale, per ottenere il cosiddetto scontrino “parlante”, che oltre all’elencazione dettagliata della qualità, quantità e prezzo dei farmaci acquistati, deve riportare anche il codice fiscale dell’assistito.
Per rassicurare i cittadini che non hanno ancora ricevuto la tessera sanitaria dall’Agenzia delle entrate o che l’hanno smarrita, le farmacie ricordano che basta il codice fiscale per ottenere lo scontrino “parlante”.
«In questi giorni - ha detto il presidente di Federfarma Catania dott. Gioacchino Nicolosi - abbiamo registrato una preoccupazione ingiustificata tra le persone che non sono in possesso della tessera sanitaria. Voglio precisare che la mancanza della tessera non impedisce la consegna delle medicine e nemmeno la detraibilità del loro costo dalla dichiarazione dei redditi, in quanto il cittadino che ha bisogno dello scontrino parlante per la detrazione e non ha la tessera sanitaria, prima del pagamento può dettare il proprio codice fiscale al farmacista, che lo inserisce manualmente. L’unico inconveniente, in questo caso, è una piccola perdita di tempo per i cittadini.
Per il momento l’avvento della tessera sanitaria – ha aggiunto Nicolosi - è legato solo alla detrazione del costo dei farmaci, che è possibile per l’acquisto di medicine certificate dallo “scontrino parlante”, in cui è contenuto il nome del farmaco acquistato e soprattutto l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Il decreto legge dell’1 ottobre scorso, convertito dalla legge 222/07, ha messo fine al regime transitorio che derogava alle disposizioni della Finanziaria 2007, consentendo di allegare scontrini fiscali generici nella dichiarazione dei redditi. Dunque nella prossima dichiarazione potranno essere allegati solo gli “scontrini parlanti”.
Inoltre, in base all’art. 50 della legge n. 326/2003, le farmacie nella trasmissione dei dati delle ricette hanno l’obbligo di associare ad ogni ricetta il codice fiscale dell’assistito, che deve essere acquisito dalla tessera sanitaria.
Ancora una volta – ha concluso Nicolosi – siamo a disposizione dei cittadini per qualsiasi chiarimento, anche perché comprendiamo che soprattutto i più anziani, così come le badanti che spesso acquistano i farmaci per le persone di cui si prendono cura, possono essere disorientati da questa piccola novità. Come farmacisti sentiamo più che mai il dovere di essere presenti sul territorio, di dare una risposta ad ogni esigenza, anche per questo stiamo lavorando ad un progetto di “Farmacia del futuro”, intesa come punto di incontro tra domanda e offerta di salute, per individuare le esigenze sanitarie dei cittadini e adeguare il servizio che abbiamo sempre prestato ai nuovi bisogni della popolazione. Un’ultima raccomandazione per chi acquista farmaci per i propri familiari: portare sempre la tessera sanitaria o il codice fiscale della persona a cui è intestata la prescrizione medica».
Chi non ha ancora ricevuto la tessera sanitaria o l’ha perduta può richiederla contattando il numero verde dell’Agenzia delle entrate 800 030 070 o collegandosi al sito web: www.sistemats.it
oppure
il numero verde attivato dall’assessorato regionale alla Sanità 800 164 444 o il sito web: www.regione.sicilia.it/sanita


Come detrarre le spese sanitarie

- Il 19% delle spese sostenute per farmaci, cure mediche e per l'assistenza sanitaria può essere detratto, scalato cioè dalle tasse da versare, calcolate sul reddito annuale.
- La detrazione è applicata per somme eccedenti 129,11 euro (franchigia).
- Per riconoscere i farmaci propriamente detti dai parafarmaci (non deducibili) bisogna osservare il codice ministeriale che si trova immediatamente sotto il codice a barre del prodotto (codice a lettura ottica): questo codice per i farmaci inizia sempre con "A 0" (A, ZERO).
- Per quanto riguarda i farmaci per cui al momento dell'acquisto è richiesta la ricetta medica, non è più necessario conservare la ricetta o la sua fotocopia, ma è sufficiente presentare lo scontrino fiscale emesso dalla farmacia in cui deve apparire anche il codice fiscale del paziente (cosiddetto scontrino “parlante”).
- Anche i ticket possono essere detratti presentando lo scontrino fiscale “parlante”.
- Per i farmaci da banco ed i medicinali omeopatici valgono le stesse regole.
- Per le preparazioni galeniche, cioè quelle preparazioni allestite dal farmacista in farmacia su prescrizione medica, valgono le norme relative ai medicinali.
- Le spese veterinarie, infine, se sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva, si detraggono nel limite massimo di euro 387,34 e per la parte eccedente l'importo di euro 129,11.
La documentazione riguardante tutte le spese detratte deve essere conservata per cinque anni. Gli scontrini fiscali vanno riposti al riparo dalla luce per evitare che sbiadiscano perdendo in leggibilità; si consiglia di farne una fotocopia, che nel tempo non si altera.

Per quanto riguarda le spese mediche si possono detrarre:

- interventi chirurgici necessari e trapianti;
- medicinali non rimborsabili o rimborsabili in parte, conservando la prescrizione del medico e la ricevuta di pagamento o lo scontrino fiscale;
- visite mediche di medici generici, specialisti e omeopati;
- assistenza di infermieri e fisioterapisti (paramedici);
- esami di laboratorio e cure prescritte da un medico;
- protesi sanitarie prescritte da un medico;
- cure dentistiche;
- noleggio o acquisto di attrezzature sanitarie (macchine per aerosol, per misurare la pressione, ecc);
- cure termali prescritte da uno specialista;
- cure mediche e medicine per una persona anziana ricoverata in un Istituto. Le spese devono essere documentate separatamente e comprovate dallo scontrino fiscale. Non sono detraibili la retta di ricovero e l'assistenza ordinaria;
- spese sanitarie fatte da un familiare, non fiscalmente a carico, che soffra di una tra quelle malattie che danno diritto all'esenzione dalle spese sanitarie. In questo caso, è possibile detrarre la parte che il malato stesso non può detrarre dalla sua dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 6.197,48 euro;
- alcune polizze assicurative

Le spese mediche sostenute e rimborsate nell'ambito di una polizza malattia possono essere dedotte. Non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza.

I portatori di handicap e gli invalidi o i propri familiari non sono soggetti alla franchigia di 129,11 euro e possono detrarre anche le spese per i mezzi per la deambulazione e per i sussidi tecnici informatici (poltrone, arti artificiali, costruzione di rampe, trasporto in ambulanza, fax, modem, computer, ecc.), e per l'adattamento delle auto alle limitazioni della persona (la detrazione spetta una volta in 4 anni per una sola macchina e per non più di 18.075,99 euro).
I non vedenti possono detrarre anche 516,46 euro l'anno per il mantenimento del cane guida e possono dedurre, anziché detrarre, le spese mediche ed infermieristiche.

Come si documentano le spese

La documentazione delle spese è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva. Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederla (e cioè, per la dichiarazione dei redditi 2005 - modello 730 o UNICO persone fisiche - fino a tutto il 31 dicembre 2010). Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa, devono annotare la percentuale di ripartizione sul documento comprovante la spesa. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.

Catania, 10 gennaio 2008

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